La questione posta dall’Ordine attiene alla necessità di applicare le regole sulle informazioni professionali, dettate dagli artt. 17 e 17-bis c.d.f., al settore delle comunicazioni elettroniche e della rete internet in particolare.
Questa Commissione ha da tempo indicato come internet sia uno strumento senz’altro idoneo all’effettuazione di comunicazioni al pubblico e financo alla trasmissione di consulenze o pareri (v. già parere 21 novembre 2001, quesito del COA di Forlì-Cesena). Peraltro, quando un avvocato cura e pubblica un sito internet, va precisato se si tratti di un sito di natura scientifica o culturale, o piuttosto lo stesso dia riferibile direttamente allo studio legale. Allo stesso modo, va evitata ogni informazione che risulti fuorviante, o decettiva, in merito alla natura o alle modalità di effettuazione delle prestazioni professionali offerte, o altrimenti descritte. In questo senso, giova richiamare il parere con cui si è stigmatizzato il contegno di colui che introduca elementi ambigui, o fuorvianti, che portino la clientela a non percepire l’appartenenza del sito ad uno specifico professionista legale, ad esempio tramite l’inserimento nel sito di contenuti culturali od informativi pubblicati a titolo gratuito, senza enunciare chiaramente la propria qualità di legale (cfr. parere 27 aprile 2005, n. 35). In altri termini, all’avvocato è evidentemente garantita sulla rete la più piena libertà di espressione e comunicazione, con l’eccezione di contegni che portino ad una commistione tra la qualità di avvocato ed altre attività, dando luogo, così, ad un’elusione del principio di correttezza dell’informazione, nonché alla violazione dei criteri di trasparenza e veridicità.
Sulla base di quanto precede, vi è motivo di ritenere che l’utilizzo di un dominio del tipo “www.avvocati[città].it” oppure “www.avvocati[regione].it”, ometta di identificare il titolare dello studio legale curatore del sito medesimo senza alcuna apprezzabile motivazione. L’indicazione del cognome, o di altro elemento identificativo della persona o dello studio, rappresenterebbe invece una corretta informazione dell’utente fin dal primo momento, ossia da quando il frequentatore della rete decide di fare ingresso in quel sito. Il riferimento alla comunità locale degli avvocati, che pure sussiste in ciascuno dei richiami alla città o alla Regione, è equivoco, perché l’espressione “avvocati” seguita dal nome della città non può che logicamente riferirsi all’intera collettività e non ad un singolo studio legale. Utilizzare, pertanto, diciture quali quelle di cui al presente quesito può ingenerare nel pubblico il falso affidamento circa il fatto che, a quel determinato indirizzo, possano essere reperiti tutti gli avvocati della Città o della Regione, o, addirittura, quelli migliori, oppure quelli che, diversamente da altri, avrebbero titolo per fregiarsi di una sorta di capacità rappresentativa dell’intera comunità locale degli avvocati. Appare, pertanto, non conforme a criteri di trasparenza e veridicità l’utilizzo di domini del tipo “www.avvocati[città].it” oppure “www.avvocati[regione].it”, quando gli stessi rimandino solo ad uno o più iscritti nell’albo”.
Consiglio Nazionale Forense (rel. Piacci), parere del 14 gennaio 2011, n. 10
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, parere n. 10 del 14 Gennaio 2011- Consiglio territoriale: COA Sulmona, delibera (quesito)
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