In materia elettorale deve essere dichiarata l’estinzione del procedimento quando, successivamente alla cassazione con rinvio della decisione del C.N.F. (emessa a seguito della impugnazione dei risultati elettorali), il ricorrente interessato non abbia attivato la procedura di riesame omettendo la notifica dell’atto di riassunzione al convenuto ed ai consiglieri eletti. (Dichiara estinto il procedimento avverso i risultati elettorali del C.d.O. di Milano, biennio 1994/95).
Consiglio Nazionale Forense (pres. Buccico, rel. Sgromo), sentenza del 11 dicembre 1998, n. 205
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 205 del 11 Dicembre 1998 (estinzione)- Consiglio territoriale: COA Milano, delibera del 31 Dicembre 1993
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