È inammissibile il ricorso al C.N.F. presentato personalmente dall’interessato che sia privo dello ius postulandi, ex art. 63, Io comma r.d. 37/1934, perché non iscritto all’albo professionale, e non risulti assistito da un legale abilitato al patrocinio avanti le giurisdizioni superiori. (Dichiara inammissibile il ricorso avverso mancata iscrizione all’albo dal C.d.O. di Bari).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Danovi, rel. Panuccio), sentenza del 10 marzo 1999, n. 18
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 18 del 10 Marzo 1999 (respinge)- Consiglio territoriale: COA Bari, delibera del 10 Marzo 1998
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