È inammissibile il ricorso al C.N.F. presentato personalmente dall’interessato che sia privo dello ius postulandi, ex art. 63, Io comma r.d. 37/1934, perché non iscritto all’albo professionale, e non risulti assistito da un legale abilitato al patrocinio avanti le giurisdizioni superiori. (Dichiara inammissibile il ricorso avverso decisione del C.N.F. n. 140, 7 novembre 1995).
Consiglio Nazionale Forense (pres. Buccico, rel. Cricrì), sentenza del 8 febbraio 1999, n. 7
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 7 del 08 Febbraio 1999 (respinge)- Consiglio territoriale: COA Roma, delibera del 07 Novembre 1995
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