Pone in essere un comportamento disciplinarmente rilevante, perché lesivo dei doveri di lealtà e correttezza propri della classe forense, l’avvocato che, a seguito di transazione con l’assicuratore di controparte, abbia omesso di comunicare al cliente i termini dell’accordo intervenuto, abbia apposto sull’assegno rilasciato la firma falsa di girata del cliente ed abbia quindi trattenuto la somma così arbitrariamente incassata, omettendo altresì la restituzione dei documenti al cliente. (Nella specie la sanzione della radiazione È stata sostituita con quella della cancellazione). (Accoglie parzialmente il ricorso avverso decisione C.d.O. di Gorizia, 25 giugno 1997).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Danovi, rel. Pauri), sentenza del 11 dicembre 1998, n. 202
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 202 del 11 Dicembre 1998 (accoglie) (cancellazione)- Consiglio territoriale: COA Gorizia, delibera del 25 Giugno 1997 (radiazione)
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