La delibera del C.d.O che non esprima alcun giudizio, né irroghi alcuna sanzione, non può essere qualificata come disciplinare e comporta la dichiarazione di inammissibilità dell’impugnazione proposta. (Dichiara inammissibile il ricorso avverso relazione C.d.O di Milano, 20 febbraio 1997).
Consiglio Nazionale Forense (pres. BUCCICO, rel. BONZO), sentenza del 10 dicembre 1998, n. 198
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 198 del 10 Dicembre 1998 (respinge)- Consiglio territoriale: COA Milano, delibera del 20 Febbraio 1997
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