È inammissibile il ricorso al C.N.F. non sottoscritto da un difensore iscritto all’albo speciale di Cassazione in quanto, davanti al C.N.F., l’assistenza del professionista interessato può essere prestata esclusivamente da un avvocato iscritto nell’albo speciale di cui all’art. 33 r.d.l. 27 novembre 1933, n. 1578. (Dichiara inammissibile il ricorso avverso la mancata pronuncia del C.d.O. di Milano in merito all’istanza di iscrizione all’albo degli avvocati).
Consiglio Nazionale Forense (pres. BUCCICO, rel. PAURI), sentenza del 10 dicembre 1998, n. 191
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 191 del 10 Dicembre 1998 (respinge)- Consiglio territoriale: COA Milano, delibera del 10 Dicembre 1997
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