Non sussiste un vizio di contraddittorietà tra motivazione e dispositivo di una decisione che assolve l’incolpato pur censurandone il comportamento in quanto è possibile il realizzarsi di un comportamento complessivamente censurabile, ma non a tal punto da giustificare una delle sanzioni previste dall’art. 40 della legge professionale. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Messina, 18 giugno 1997).
Consiglio Nazionale Forense (pres. BUCCICO, rel. PETIZIOL), sentenza del 28 novembre 1998, n. 181
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 181 del 28 Novembre 1998 (respinge)- Consiglio territoriale: COA Messina, delibera del 18 Giugno 1997
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