Deve essere annullata la deliberazione di rigetto della domanda d’iscrizione all’albo, adottata dal consiglio dell’ordine senza la preventiva audizione dell’interessato e senza l’assegnazione di un termine non minore di dieci giorni, per la presentazione di eventuali deduzioni, così come prescritto dall’articolo 24 r.d.l. n. 1578/33. (Accoglie il ricorso avverso decisione del C.d.O. di Roma, 31 dicembre 1997).
Consiglio Nazionale Forense (pres. BUCCICO, rel. PETRECCA), sentenza del 10 dicembre 1998, n. 197
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 197 del 28 Novembre 1998 (accoglie)- Consiglio territoriale: COA Roma, delibera del 31 Dicembre 1997
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