La sospensione cautelare dall’esercizio della professione disposta dal C.d.O. configura un provvedimento con immediata esecutività a nulla rilevando l’impugnazione dinanzi al C.N.F. giacché tale ricorso non ha effetto sospensivo. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Trani, 13 marzo 1998).
Consiglio Nazionale Forense (pres. BUCCICO, rel. BONZO), sentenza del 18 novembre 1998, n. 166
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 166 del 18 Novembre 1998 (respinge)- Consiglio territoriale: COA Trani, delibera del 13 Marzo 1998
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