L’avvocato che ponga in essere una situazione in conflitto d’interessi anche solo potenziale nei confronti della parte da lui assistita e, comunque, ingeneri nei terzi anche solo il sospetto che la sua condotta non sia improntata ai canoni di una assoluta correttezza, è responsabile disciplinarmente. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Roma, 21 gennaio 1993).
Consiglio Nazionale Forense (pres. BUCCICO, rel. D’ARLE), sentenza del 18 novembre 1998, n. 159
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 159 del 18 Novembre 1998 (respinge)- Consiglio territoriale: COA Roma, delibera del 21 Gennaio 1993
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