Avvocato – Procedimento disciplinare – Revocazione ex art. 395 n. 3 c.p.c. – Ipotesi di inammissibilità.

È inammissibile l’istanza di revocazione proposta al C.N.F. ed avente come presupposto l’interpretazione di una decisione della Cassazione che riguarda altri soggetti e costituisce mera attività interpretativa di una norma non atta a divenire regola di diritto da applicare nel sistema disciplinare forense. (Dichiara inammissibile il ricorso avverso decisione C.N.F., 7 novembre 1997, n. 140/97).

Consiglio Nazionale Forense (pres. Buccico, rel. Danovi), sentenza del 11 novembre 1998, n. 153

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 153 del 11 Novembre 1998 (respinge)
- Consiglio territoriale: COA Roma, delibera del 07 Novembre 1997
Giurisprudenza CNF

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