Pone in essere un comportamento disciplinarmente rilevante il professionista che si appropri di somme avute in ragione del mandato peraltro non eseguito, che non fornisca al cliente l’indicazione specifica delle prestazioni effettuate e non provveda alla fatturazione dei compensi richiesti. (Nella specie la sanzione della cancellazione è stata sostituita con la sospensione per mesi nove). (Accoglie parzialmente il ricorso avverso decisione C.d.O. di Roma, 10 novembre 1997).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Danovi, rel. Danovi), sentenza del 11 novembre 1998, n. 147
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 147 del 11 Novembre 1998 (accoglie) (sospensione)- Consiglio territoriale: COA Roma, delibera del 10 Novembre 1997 (cancellazione)
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