Deve essere cancellato dall’albo il professionista nei cui confronti sia stata emessa sentenza dichiarativa di fallimento, a nulla rilevando l’eventuale opposizione proposta alla stessa; infatti, la sentenza dichiarativa di fallimento è immediatamente esecutiva e determina la perdita del pieno godimento dei diritti civili, requisito indispensabile per l’iscrizione all’albo. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Verona, 6 dicembre 1996).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Danovi, rel. Caddeo), sentenza del 11 novembre 1998, n. 145
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 145 del 11 Novembre 1998 (respinge)- Consiglio territoriale: COA Verona, delibera del 06 Dicembre 1996
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