Il provvedimento di archiviazione del C.d.O. locale è atto inimpugnabile. Infatti, in materia disciplinare l’impugnazione è consentita solo avverso le decisioni che concludono un procedimento disciplinare e legittimati a proporla sono l’iscritto contro cui si procede e il procuratore generale presso la corte d’appello; ogni altra impugnazione proposta da soggetti diversi da quelli indicati non è ammissibile. (Dichiara inammissibile il ricorso avverso decisione C.d.O. di Perugia, 31 ottobre 1997).
Consiglio Nazionale Forense (pres. Buccico, rel. Panuccio), sentenza del 28 novembre 1998, n. 176
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 176 del 28 Novembre 1998 (respinge)- Consiglio territoriale: COA Perugia, delibera del 31 Ottobre 1997
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