In tema di revisione degli albi, il potere riconosciuto al C.d.O. di cancellazione d’ufficio del professionista in caso di mancanza dei requisiti previsti non investe l’ipotesi in cui il professionista, successivamente all’iscrizione all’albo, abbia commesso infrazioni disciplinari, che pure vengano ad incidere sulla condotta specchiatissima ed illibata. Infatti il consiglio dell’ordine, allorquando rilevi la sussistenza di fatti di significativo rilievo disciplinare a carico dell’iscritto, successivamente all’iscrizione all’albo, è obbligato ad iniziare procedimento disciplinare. (Accoglie il ricorso avverso decisione C.d.O. di Como, 18 novembre 1996).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. GALATI, rel. D’Arle), sentenza del 7 novembre 1998, n. 137
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 137 del 07 Novembre 1998 (accoglie)- Consiglio territoriale: COA Como, delibera del 18 Novembre 1996
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