È inammissibile il ricorso al C.N.F. presentato personalmente dall’interessato che sia privo dello ius postulandi (ex art. 63, 1o comma r.d. 37/1934), perché non iscritto all’albo professionale, e non risulti assistito da un legale abilitato al patrocinio avanti le giurisdizioni superiori. (Dichiara inammissibile il ricorso avverso decisione C.d.O. di Milano, 8 gennaio 1998).
Consiglio Nazionale Forense (pres. Buccico, rel. Caddeo), sentenza del 28 novembre 1998, n. 168
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 168 del 28 Novembre 1998 (respinge)- Consiglio territoriale: COA Milano, delibera del 08 Gennaio 1998
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