È inammissibile il ricorso al C.N.F. presentato personalmente dall’interessato che sia privo dello ius postulandi (ex art. 63, 1o comma r.d. 37/1934), perché non iscritto all’albo professionale, e non risulti assistito da un legale abilitato al patrocinio avanti le giurisdizioni superiori. (Dichiara inammissibile il ricorso avverso decisione C.d.O. di Ravenna, 16 dicembre 1997).
Consiglio Nazionale Forense (pres. Buccico, rel. Pauri), sentenza del 11 novembre 1998, n. 150
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 150 del 11 Novembre 1998 (respinge)- Consiglio territoriale: COA Ravenna, delibera del 16 Dicembre 1997
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