Nel procedimento disciplinare la richiesta di rinvio, per concomitanti impegni del difensore, deve essere corredata da precisa documentazione che consenta la compiuta valutazione dell’effettività, indifferibilità e rilevanza dell’impegno. Nella specie è stata ritenuta inammissibile ai fini della concessione del rinvio, la generica allegazione di un impegno da parte del difensore, che peraltro già ne conosceva la concomitanza al momento dell’assunzione del mandato per il procedimento disciplinare. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Roma, 3 novembre 1994).
Consiglio Nazionale Forense (pres. Buccico, rel. Caddeo), sentenza del 7 novembre 1998, n. 132
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 132 del 07 Novembre 1998 (respinge) (radiazione)- Consiglio territoriale: COA Roma, delibera del 03 Novembre 1994 (radiazione)
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