L’audizione del professionista con il termine di comparizione di dieci giorni previsto dagli artt. 43 e 45 r.d.l. 1578/33 per il procedimento disciplinare è necessaria anche nel procedimento per la sospensione cautelare, in ossequio ad una norma generale di garanzia dell’incolpato ai fini di una compiuta difesa. Né tale mancanza può ritenersi sanata dalla mera presenza dell’incolpato, ascoltato dal solo consigliere relatore, per la fase preliminare al procedimento disciplinare. (Accoglie il ricorso avverso decisione C.d.O. di Palermo, 26 marzo 1998).
Consiglio Nazionale Forense (pres. Buccico, rel. Bonzo), sentenza del 29 ottobre 1998, n. 131
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 131 del 29 Ottobre 1998 (accoglie)- Consiglio territoriale: COA Palermo, delibera del 26 Marzo 1998
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