La sospensione cautelare, prevista dall’art. 43 r.d.l. 1578/33, costituisce un provvedimento di natura amministrativa, non giurisdizionale, a carattere provvisorio, che viene adottato discrezionalmente dal consiglio dell’ordine, quale titolare della conservazione degli albi, ove ritenga possa configurarsi, a causa del comportamento del professionista, una situazione di allarme per il decoro e la dignità dell’intera classe forense. (Accoglie il ricorso avverso decisione C.d.O. di Palermo, 26 marzo 1998).
Consiglio Nazionale Forense (pres. Buccico, rel. Bonzo), sentenza del 29 ottobre 1998, n. 131
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 131 del 29 Ottobre 1998 (accoglie)- Consiglio territoriale: COA Palermo, delibera del 26 Marzo 1998
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