Il professionista che ripetutamente si faccia rilasciare dai clienti procure con facoltà di incasso, provveda ad incassare somme di spettanza del cliente, e ne trattenga non autorizzato una parte a compensazione della parcella, peraltro non dovuta perché già pagata dal debitore, pone in essere un comportamento disciplinarmente rilevante perché lesivo dei doveri di lealtà e correttezza propri della classe forense. (Nella specie è stata confermata la sanzione della sospensione di un anno). (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Genova, 9 febbraio 1992).
Consiglio Nazionale Forense (pres. Ricciardi, rel. Buccico), sentenza del 26 ottobre 1998, n. 130
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 130 del 26 Ottobre 1998 (respinge) (sospensione)- Consiglio territoriale: COA Genova, delibera del 09 Febbraio 1992 (sospensione)
0 Comment