La mancata audizione del professionista incolpato nella fase preliminare istruttoria, non essendo prevista dalla legge professionale, non determina invalidità del procedimento disciplinare per il quale, peraltro, è sufficiente che l’incolpato sia posto in grado di conoscere le incolpazioni e di contraddire, esplicando ogni attività di difesa nell’udienza di dibattimento. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Genova, 9 febbraio 1992).
Consiglio Nazionale Forense (pres. Ricciardi, rel. Buccico), sentenza del 26 ottobre 1998, n. 130
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 130 del 26 Ottobre 1998 (respinge) (sospensione)- Consiglio territoriale: COA Genova, delibera del 09 Febbraio 1992 (sospensione)
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