Avvocato – Norme deontologiche – Rapporti con i magistrati – Uso di espressioni sconvenienti ed offensive – Illecito deontologico.

Pone in essere un comportamento disciplinarmente rilevante l’avvocato che abbia usato in scritti di causa espressioni sconvenienti ed offensive nei confronti di un magistrato. (Nella specie, in considerazione della pubblica ammenda fatta dal professionista e della concreta situazione di fatto, la censura è stata sostituita con la più lieve sanzione dell’avvertimento). (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Taranto, 26 settembre 1992).

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Danovi, rel. ALPA), sentenza del 29 settembre 1998, n. 126

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 126 del 29 Settembre 1998 (accoglie) (avvertimento)
- Consiglio territoriale: COA Taranto, delibera del 26 Settembre 1992 (censura)
Giurisprudenza CNF

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