Anche nel procedimento disciplinare, uno stato di salute non ottimale non basta alla rimessione in termini

L’istituto della rimessione in termini (art. 153 co. 2 cpc, già art. 184 bis cpc) ha una connotazione di carattere generale e, come tale, trova in astratto applicazione anche nei procedimenti disciplinari, ricorrendone i presupposti, ovvero una causa di forza maggiore o caso fortuito, giacché il concetto di non imputabilità deve presentare il carattere dell’assolutezza, non essendo sufficiente la prova di una impossibilità relativa, quale potrebbe essere la semplice difficoltà dell’adempimento o il ricorrere di un equivoco, evitabile con l’ordinaria diligenza (Nel caso di specie, la sentenza CNF veniva notificata al domiciliatario dell’incolpato, che tuttavia non ne riceveva tempestiva comunicazione. Veniva quindi proposta istanza di rimessione in termini, allegando certificati medici del domiciliatario attestanti “uno stato di salute non ottimale, unito ad astenia”. In applicazione del principio di cui in massima, la Corte ha respinto l’istanza, conseguentemente dichiarando inammissibile il ricorso).

Corte di Cassazione (pres. Spirito, rel. Rubino), SS.UU, sentenza n. 32725 del 18 dicembre 2018

abc, Giurisprudenza Cassazione

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