Secondo il principio formulato dalla Cassazione, cui il C.N.F. deve attenersi in sede di rinvio, deve essere revocata la delibera del C.d.O. con la quale si cancella dall’albo speciale degli avvocati il dipendente di un ente creditizio oggetto di privatizzazione, in quanto l’art. 3 legge 30 luglio 1990 n. 218 tutela anche l’aspettativa di quei praticanti, iscritti alla pratica forense quali dipendenti di tali enti creditizi ed addetti all’ufficio legale dei medesimi, che abbiano compiuto l’intero periodo di pratica in tale condizione, ottenendo il certificato di avvenuto compimento della pratica stessa prima della privatizzazione di tali enti. (Accoglie ricorso, in sede di rinvio a seguito di sentenza della Suprema Corte di Cassazione 3 aprile 1997, avverso decisione C.N.F. 14 dicembre 1995 che rigettava ricorso avverso la decisione del C.d.O. di Ferrara 16 dicembre 1994).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Danovi, rel. Caddeo), sentenza del 11 luglio 1998, n. 88
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 88 del 11 Luglio 1998 (accoglie)- Consiglio territoriale: COA Ferrara, delibera del 16 Dicembre 1994
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