Avvocato e procuratore – Procedimento disciplinare – Impugnazione al Consiglio nazionale forense – Invio del ricorso direttamente al Consiglio nazionale forense – Inammissibilità.

È inammissibile il ricorso inviato direttamente al Consiglio nazionale forense, dovendo lo stesso, ai sensi dell’art. 59, primo comma R.D.L. 22 gennaio 1934, n. 37, essere depositato presso gli uffici del Consiglio dell’Ordine che ha emesso la pronuncia impugnata. (Dichiara inammissibile ricorso contro decisione Consiglio Ordine Potenza, 20 aprile 1990).

Consiglio Nazionale Forense (pres. Grande Stevens, rel. De Palma), sentenza del 8 febbraio 1992, n. 20

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 20 del 08 Febbraio 1992 (respinge)
- Consiglio territoriale: COA Potenza, delibera del 20 Aprile 1990
Giurisprudenza CNF

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