Il provvedimento di archiviazione del C.d.O. locale è atto inimpugnabile. Infatti, in materia disciplinare l’impugnazione è consentita solo avverso decisioni che concludono un procedimento disciplinare e legittimati a proporla sono l’iscritto contro cui si procede e il procuratore generale presso la corte d’appello; ogni altra impugnazione proposta da soggetti diversi da quelli indicati non è ammissibile. (Dichiara inammissibile il ricorso avverso decisione C.d.O. di Roma, 20 marzo 1997).
Consiglio Nazionale Forense (pres. Buccico, rel. Petrecca), sentenza del 11 luglio 1998, n. 85
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 85 del 11 Luglio 1998 (respinge)- Consiglio territoriale: COA Roma, delibera del 20 Marzo 1997
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