Il requisito della condotta specchiatissima ed illibata, necessario per l’iscrizione all’albo professionale, non è di per sé da escludere per la sola presenza di un procedimento o di una decisione penale a carico dell’interessato, ma deve essere valutato autonomamente e discrezionalmente dal C.d.O. in sede di accertamento dei requisiti. (Nella specie è stato riconosciuto il diritto all’iscrizione al professionista che in tempi molto remoti era stato condannato per l’emissione di un assegno a vuoto). (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Termine Imerese, 15 aprile 1997).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Danovi, rel. Petizol), sentenza del 29 settembre 1998, n. 116
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 116 del 29 Settembre 1998 (respinge)- Consiglio territoriale: COA Termini Imerese, delibera del 15 Aprile 1997
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