La risposta al quesito è nei seguenti termini.
Ai sensi dell’art. 37 del RDL 1578/33 “non si può pronunziare la cancellazione quando sia in corso un procedimento penale o disciplinare”; la disposizione, peraltro, è stata riprodotta dall’art. 17, comma 16 della legge n. 247/12.
Tuttavia, la cancellazione d’ufficio per causa di incompatibilità costituisce per il COA attività vincolata, rispondente all’obiettivo – assorbente rispetto all’esercizio della potestà disciplinare – di evitare che l’attività professionale venga esercitata da soggetti che versino in condizioni di potenziale conflitto di interessi, tali da giustificare la causa di incompatibilità.
Consiglio nazionale forense (rel. Salazar), parere del 17 settembre 2015, n. 93
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, parere n. 93 del 17 Settembre 2015- Consiglio territoriale: COA Rovigo, delibera (quesito)
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