La risposta è resa nei termini seguenti.
La disciplina del tirocinio, prevista all’art. 41 della legge n. 247/2012, non trova immediata applicazione ad esclusione della riduzione a diciotto mesi, come la stessa legge prescrive.
In questo senso milita la formulazione dell’articolo 48, che detta la disciplina transitoria per la pratica forense, a mente del quale “fino al secondo anno successivo all’entrata in vigore della presente legge, l’accesso all’esame di abilitazione all’esercizio della professione di avvocato resta disciplinato dalle disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge, fatta salva la riduzione a diciotto mesi del periodo di tirocinio”; ma anche la circostanza che la legge n. 247/2012 innova profondamente l’istituto del tirocinio, secondo modalità che dovranno essere stabilite, ai sensi dell’art. 41, comma 13, a seguito dell’adozione di un apposito decreto ministeriale. Ciò posto, l’art. 41 della l. 247/2012, rubricato “Contenuti e modalità di svolgimento del tirocinio”, disciplina in modo unitario sia l’istituto del tirocinio sia quello del patrocinio, considerando, pertanto, gli stessi come collegati da un rapporto di dipendenza funzionale.
Appare quindi corretto ritenere necessaria la previa adozione del decreto ministeriale di cui all’art. 41, comma 13, della legge professionale (cfr. CNF, pareri 17.7.2015, nn. 67, 77 e 80).
Consiglio nazionale forense (rel. Orlando), parere del 17 settembre 2015, n. 87
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, parere n. 87 del 17 Settembre 2015- Consiglio territoriale: COA Chieti, delibera (quesito)
0 Comment