L’art. 50 c. 4 L. 247/2012 ricollega l’insorgere dell’obbligo di trasmissione al C.D.D. (e quindi trasmettere immediatamente gli atti) al momento nel quale il C.O.A. “deve darne notizia all’iscritto” e non a quello successivo in cui pervengono le deduzioni difensive dell’incolpato. La frase ricompresa tra le virgole “invitandolo a” individua meramente l’obbligo per il C.O.A. di dare la notizia ma non pone alcuna scansione temporale per gli adempimenti successivi.
Va sottolineato che, nel sistema delineato dalla legge, al C.O.A. è precluso il potere di influenzare l’evoluzione del procedimento sia sotto il profilo temporale (il che accadrebbe ove si consentisse al C.O.A. stesso di attendere la risposta dell’incolpato e di trattenere a sé il fascicolo il periodo di tempo ritenuto necessario anche oltre il termine di 20 giorni) sia nel merito (anche la valutazione della manifesta infondatezza è rimessa al “plenum” del C.D.D.).
Nel nuovo ordinamento “il C.O.A. deve darne notizia all’iscritto” e (il verbo “deve” regge il periodo successivo) “quindi trasmettere immediatamente gli atti al C.D.D. che è componente in via esclusiva”: ciò comporta che in nessun momento, e per nessun tipo di provvedimento, il C.O.A., essendo privo di potere discrezionale, possa influire sullo svolgimento della procedura disciplinare.
Una situazione, per certi versi, speculare a quella che si verificava precedentemente ove fosse stato denunciato un consigliere del COA a giudicare il quale diveniva competente il COA distrettuale: non sussisteva alcuno spazio deliberativo per il COA di appartenenza del consigliere perché la “manifesta infondatezza e pretestuosità” non dovevano, e non potevano, essere valutate costituendo comunque un giudizio nel merito che presupponeva il sussistere della competenza.
In coerenza con tali principi si pone il dato testuale del regolamento n. 2 che, in riferimento all’attività del COA, utilizza l’avverbio “immediatamente” o espressioni analoghe quali “immediata comunicazione” volendo significare come sul COA gravi un mero onere di comunicazione e di trasmissione.
Per venire al caso teorico prospettato, deve osservarsi che alla luce della pacifica non negoziabilità dell’azione disciplinare, che viene esercitata non a tutela della parte denunciante ma dell’immagine della categoria, la conciliazione eventuale della vertenza può incidere esclusivamente sulla gravità della sanzione.
Opinare diversamente comporterebbe l’attribuzione della titolarità-disponibilità dell’azione, che deve spetta all’ufficio, a chi non ne sia titolare.
La risposta deve essere resa affermando che:
– non costituisce facoltà del C.O.A. trattenere il fascicolo sino a che non siano pervenute le deduzioni difensive dell’incolpato poiché l’avverbio utilizzato dalla norma (art. 50 c. 4 L. 247/2012) pone un preciso obbligo di immediata trasmissione;
– la pretestuosità dell’esposto o l’assenza nello stesso di connotati disciplinari, ancorché emergano ictu oculi, non possono costituire oggetto di valutazione da parte del C.O.A. essendo la decisione circa la manifesta infondatezza rimessa alla competenza funzionale del C.D.D.;
– l’obbligo di trasmettere al C.D.D. permane comunque, prescindendo dalla conciliazione che sia intervenuta tra il segnalante e l’avvocato incolpato, essendo l’accordo (una sorta di remissione della querela) irrilevante ai fini della valutazione della fattispecie deontologica e potendo avere riflessi esclusivamente sulla misura dell’eventuale sanzione.
Consiglio nazionale forense (rel. Picchioni), parere del 17 luglio 2015, n. 80
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, parere n. 80 del 17 Luglio 2015- Consiglio territoriale: COA Cagliari, delibera (quesito)
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