Il COA di Lucca chiede se nell’ipotesi di
cittadini italiani che abbiano conseguito in Spagna il diploma di laurea in periodo successivo al 31.10.2011, e che, pur risultando iscritti ad un Ordine di Avvocati Spagnolo, non abbiano sostenuto, ovvero non siano in grado di dimostrare di avere sostenuto con esito positivo, l’esame di abilitazione alla professione di avvocato (la c.d. prueba de aptitud profesional) di cui all’art. 3 del Real Decreto 775/2011, attuativo in parte qua della Ley 34/2006 (Legge sulla disciplina di accesso alle professioni di avvocato e procuratore);
cittadini UE di nazionalità diversa da quella spagnola, che, pur avendo conseguito il diploma di laurea in Spagna anteriormente al 31.10.2011, si siano iscritti ad un ordine spagnolo solo a far tempo dal 31.10.2013, senza conseguire l’abilitazione alla professione e senza avere chiesto precedentemente l’iscrizione come abogado ad un Collegio di Avvocati Spagnolo
il COA abbia il potere di rifiutare l’iscrizione, ritenendo indispensabile il superamento dell’esame di abilitazione per l’esercizio della professione in Spagna, o se tale tale valutazione sia ad esso inibita, essendo sufficiente che il richiedente dimostri di essere iscritto ad un Collegio di Avvocati Spagnolo.
La risposta è nei seguenti termini:
L’art. 6 del D. Lgs. 96/2001, che ha recepito la direttiva 98/5 CE, prevede che:
“1. Per l’esercizio permanente in Italia della professione di avvocato, i cittadini degli Stati membri in possesso di uno dei titoli di cui all’articolo 2, sono tenuti ad iscriversi in una sezione speciale dell’albo costituito nella circoscrizione del tribunale in cui hanno fissato stabilmente la loro residenza o il loro domicilio professionale, nel rispetto della normativa relativa agli obblighi previdenziali.
2. L’iscrizione nella sezione speciale dell’albo è subordinata alla iscrizione dell’istante presso la competente organizzazione professionale dello Stato membro di origine”.
Il medesimo articolo, alla lettera c del comma 3 prevede che, tra i documenti da allegare alla domanda vi sia “b) l’attestato di iscrizione alla organizzazione professionale dello Stato membro di origine, rilasciato in data non antecedente a tre mesi dalla data di presentazione, o dichiarazione sostitutiva”.
Ne consegue che l’iscrizione all’organizzazione professionale dello stato membro di origine è requisito sufficiente per l’accoglimento della domanda di iscrizione all’Albo Speciale degli Avvocati Stabiliti, e che non è consentito ad un Consiglio dell’Ordine italiano sindacare il potere e le modalità di iscrizione di un Collegio di Avvocati spagnolo.
Consiglio nazionale forense (rel. Secchieri), parere del 17 luglio 2015, n. 78
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, parere n. 78 del 17 Luglio 2015- Consiglio territoriale: COA Lucca, delibera (quesito)
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