Pone in essere un comportamento disciplinarmente rilevante l’avvocato che nelle more della definizione dell’accordo transattivo disattenda ogni impegno assunto e proceda giudizialmente nei confronti della controparte. (Nella specie è stata confermata la sanzione della censura). (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Milano, 30 maggio 1994).
Consiglio Nazionale Forense (pres. Buccico, rel. Alpa), sentenza del 2 giugno 1998, n. 71
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 71 del 02 Giugno 1998 (respinge) (censura)- Consiglio territoriale: COA Milano, delibera del 30 Maggio 1994 (censura)
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