Pone in essere un comportamento disciplinarmente rilevante l’avvocato che trattenga le somme ricevute dal cliente in ragione del suo mandato ed ometta di espletare l’incarico ricevuto peggiorando con il suo comportamento la situazione debitoria del cliente stesso. (Nella specie è stata confermata la sanzione della cancellazione). (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Napoli, 26 novembre 1996).
Consiglio Nazionale Forense (pres. Buccico, rel. Alpa), sentenza del 2 giugno 1998, n. 69
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 69 del 02 Giugno 1998 (respinge) (cancellazione)- Consiglio territoriale: COA Napoli, delibera del 26 Novembre 1996 (cancellazione)
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