L’azione disciplinare si prescrive in cinque anni dalla commissione del fatto se questo integra una violazione deontologica di carattere istantaneo, che si consuma o si esaurisce nel momento in cui la stessa viene posta in essere; ove, invece, la violazione deontologica risulti integrata da una condotta protrattasi nel tempo, la decorrenza del termine ha inizio dalla data di cessazione della condotta medesima (in questa ipotesi rientra l’ingiustificato trattenimento di somme del cliente). (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Napoli, 26 novembre 1996).
Consiglio Nazionale Forense (pres. Buccico, rel. Alpa), sentenza del 2 giugno 1998, n. 69
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 69 del 02 Giugno 1998 (respinge) (cancellazione)- Consiglio territoriale: COA Napoli, delibera del 26 Novembre 1996 (cancellazione)
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