Il professionista che abbia omesso di comunicare al cliente la conclusione dell’accordo transattivo, abbia apposto le firme false del cliente sugli atti di quietanza ed abbia quindi arbitrariamente trattenuto le somme così incassate pone in essere un comportamento disciplinarmente rilevante perché lesivo del dovere di lealtà e correttezza. (Nella specie in considerazione del ravvedimento dell’incolpato, che ha restituito al cliente la somma dovuta, maggiorata degli interessi, è stata ritenuta adeguata la pena della sospensione per mesi otto in sostituzione della sospensione per un anno). (Accoglie parzialmente il ricorso avverso decisione C.d.O. di Milano, 6 maggio 1996).
Consiglio Nazionale Forense (pres. Buccico, rel. Scassellati Sforzolini), sentenza del 2 giugno 1998, n. 68
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 68 del 02 Giugno 1998 (respinge) (sospensione)- Consiglio territoriale: COA Milano, delibera del 06 Maggio 1996 (sospensione)
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