Avvocato – Norme deontologiche – Dovere di colleganza e collaborazione – Rapporti con il C.d.O. – Omessi chiarimenti – Silenzio – Diritto di difesa – Rilevanza – Art. 24 c.d.f. – Violazione

Il professionista, una volta aperto nei suoi confronti il procedimento disciplinare, può avvalersi della facoltà di non riscontrare e rispondere a qualsiasi richiesta o invito gli venga proposto, rientrando tale comportamento nella libertà di scelta della linea difensiva da adottare che viene ritenuta la più utile ed efficace. Tale principio va tuttavia coordinato con il principio deontologicamente codificato secondo cui il professionista, fino a quando non viene aperto nei suoi confronti procedimento disciplinare, ha il dovere di fornire al C.O.A. tutte le giustificazioni e chiarimenti relativi a fatti per cui è necessario collaborare con i competenti ordini forensi nell’attuazione del loro fini istituzionali, sicché l’omissione di tale dovere implica la violazione dell’art. 24 c.d. (Accoglie parzialmente il ricorso avverso decisione C.d.O. di Campobasso, 30 novembre 2007).

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Perfetti, rel. Grimaldi), decisione n. 47 del 20 aprile 2011

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 47 del 20 Aprile 2011 (accoglie)
- Consiglio territoriale: COA Campobasso, delibera del 30 Novembre 2011
Giurisprudenza CNF

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