Avvocato – Norme deontologiche – Principi generali – Attività senza titolo – Praticante avvocato – Esercizio della professione presso tribunale – Illecito deontologico.

Viola il dovere di dignità professionale, ponendo in essere un comportamento deontologicamente rilevante il praticante avvocato che, ancorché incapace a difendere presso il tribunale, proceda egualmente a compiere attività difensiva a lui preclusa. (Nella specie è stata ritenuta congrua la sospensione per mesi tre). (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Lecce, 6 luglio 1996).

Consiglio Nazionale Forense (pres. Buccico, rel. Casalinuovo), sentenza del 2 giugno 1998, n. 67

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 67 del 02 Giugno 1998 (respinge) (sospensione)
- Consiglio territoriale: COA Lecce, delibera del 06 Luglio 1996 (sospensione)
Giurisprudenza CNF

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