Attesa la distinzione che la Tariffa forense chiaramente enuncia tra l’attività di assistenza e quella di consulenza, alcuna remunerazione è dovuta al professionista per la voce tariffaria “esame e studio”, laddove risulti che alcuna attività di assistenza sia stata compiuta dall’interessato, essendo la predetta voce tariffaria esclusivamente prevista per le prestazioni di assistenza e non per quelle di consulenza. Ne consegue che l’aver richiesto una somma per una voce di tariffa non corrispondente ad una prestazione effettuata integra di per sé, ed anche in riferimento all’importanza della somma in discussione rispetto al totale di quanto richiesto (che nella specie rappresentava ben oltre la metà dell’importo complessivamente domandato), un comportamento deontologicamente scorretto. (Accoglie parzialmente il ricorso avverso decisione C.d.O. di Novara, 6 luglio 2009).
Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. Perfetti), decisione n. 46 del 20 aprile 2011
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 46 del 20 Aprile 2011 (accoglie)- Consiglio territoriale: COA Novara, delibera del 06 Luglio 2009
0 Comment