La delibera di rigetto della domanda di iscrizione all’albo, per incompatibilità, adottata dal consiglio dell’ordine senza la preventiva audizione dell’interessato e comunque senza che questi sia stato messo in condizione di conoscere le contestazioni e di far valere le proprie ragioni, deve ritenersi affetta da nullità sia in ragione della specifica previsione dell’articolo 24 r.d.l. 1578/33, sia più genericamente per il disposto della legge 241/1990. (Accoglie il ricorso avverso decisione C.d.O. di Modica, 27 marzo 1997).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Danovi, rel. Bonzo), sentenza del 2 giugno 1998, n. 60
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 60 del 02 Giugno 1998 (accoglie)- Consiglio territoriale: COA Modica, delibera del 27 Marzo 1997
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