Qualora, sulla base delle circostanze emerse nella fase istruttoria e dibattimentale, risulti che l’incolpato non abbia inteso offendere l’onore e la professionalità del magistrato cui egli abbia rivolto espressioni ingiuriose e non pertinenti allo svolgimento dell’incarico difensivo, la rivisitazione dell’elemento psicologico, pur restando la condotta connotata da colpa per aver in ogni caso dato origine ad un comportamento non qualificabile di rispetto nei confronti della magistratura, così come codificato nell’art. 53 c.d., ed inosservante della dignità e del decoro professionale, consente di contenere il biasimo disciplinare nella misura dell’avvertimento in luogo della sanzione irrogata della censura. (Accoglie parzialmente il ricorso avverso decisione C.d.O. di Firenze, 5 novembre 2008).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Tirale, rel. Borsacchi), decisione n. 45 del 20 aprile 2011
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 45 del 20 Aprile 2011 (accoglie)- Consiglio territoriale: COA Firenze, delibera del 05 Novembre 2008
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