Viola i doveri di diligenza, lealtà e probità propri della classe forense l’avvocato che ometta di adempiere al mandato ricevuto, dia false informazioni al cliente, liquidi una parcella per prestazioni mai effettuate, trattenga somme avute in ragione del proprio mandato, ometta di dichiarare all’udienza la revoca del mandato da parte del cliente, non adempia alle obbligazioni assunte verso i terzi subendo un elevato numero di protesti. (Nella specie è stata confermata la sanzione della sospensione per dieci mesi). (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Brescia, 10 luglio 1995).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Buccico, rel. Scassellati Sforzolini), sentenza del 13 maggio 1998, n. 53
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 53 del 13 Maggio 1998 (respinge) (sospensione)- Consiglio territoriale: COA Brescia, delibera del 10 Luglio 1995 (sospensione)
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