Avvocato – Sospensione cautelare – Impugnazione al C.N.F. per sindacato di merito – Inammissibilità – Sussiste.

Nei casi previsti dal terzo comma dell’articolo 43 della l.p. l’adozione del provvedimento cautelare appartiene all’insindacabile potere discrezionale del C.d.O. e l’esame del C.N.F., in sede d’impugnazione, è limitato al controllo di legittimità della decisione, non estendendosi al merito, per cui resta precluso ogni esame sull’opportunità del provvedimento adottato. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Siracusa, 6 giugno 1997).

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. DANOVI, rel. DANOVI), sentenza del 13 maggio 1998, n. 52

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 52 del 13 Maggio 1998 (respinge)
- Consiglio territoriale: COA Siracusa, delibera del 06 Giugno 1997
Giurisprudenza CNF

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