Va annullata la delibera con la quale il C.O.A. disponga la cancellazione dall’Albo dell’avvocato stabilito esercente la professione all’estero per (sopravvenuto) difetto dei requisiti di residenza e domicilio professionale in Italia, dovendo la disciplina interna (che in tema di requisiti per l’iscrizione agli albi, elenchi e registri, ha equiparato il domicilio professionale alla residenza per effetto della l. n. 526/99) essere necessariamente armonizzata con l’art. 52 del Trattato di Roma e con tutta la copiosa giurisprudenza della Corte di Giustizia della Comunità Europea, ove si riconosce agli avvocati comunitari il diritto di stabilirsi ovunque nel territorio della Comunità, senza per questo perdere i loro diritti e privilegi in base al diritto comune dello Stato di provenienza, con facoltà anche di creare e conservare più di un centro di attività nel territorio della stessa Comunità. (Accoglie il ricorso avverso decisione C.d.O. di Modena, 10 novembre 2009).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Tirale, rel. Borsacchi), decisione n. 44 del 20 aprile 2011
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 44 del 20 Aprile 2011 (accoglie)- Consiglio territoriale: COA Modena, delibera del 10 Novembre 2009
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