Avvocato – Procedimento disciplinare – Procedimento davanti al C.d.O. – Apertura d’ufficio del procedimento – Ammissibilità.

L’art. 38, terzo comma, della legge professionale forense dispone che il procedimento è iniziato d’ufficio o su richiesta del P.M. ovvero su ricorso dell’interessato. Pertanto il C.d.O. può autonomamente deliberare l’apertura del procedimento disciplinare anche sul presupposto della sola conoscenza di fatti di pubblica notorietà o di semplici informazioni. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Verona, 15 aprile 1996).

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. DANOVI, rel. BONZO), sentenza del 13 maggio 1998, n. 49

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 49 del 13 Maggio 1998 (respinge)
- Consiglio territoriale: COA Verona, delibera del 15 Aprile 1996
Giurisprudenza CNF

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