Avvocato – Norme deontologiche – Principi generali – Dovere di riservatezza – Uso di espressioni sconvenienti ed offensive – Illecito deontologico.

Pone in essere un comportamento disciplinarmente rilevante l’avvocato che, per difendere il suo assistito, abbia fatto alla stampa dichiarazioni offensive e sconvenienti nei confronti della controparte e abbia violato il dovere di riservatezza diffondendo notizie assunte in ragione del suo mandato. (È stata confermata la sanzione dell’avvertimento). (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Lecco, 19 ottobre 1995).

Consiglio Nazionale Forense (pres. BUCCICO, rel. ALPA), sentenza del 13 maggio 1998, n. 47

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 47 del 13 Maggio 1998 (respinge) (avvertimento)
- Consiglio territoriale: COA Lecco, delibera del 19 Ottobre 1995 (avvertimento)
Giurisprudenza CNF

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