Avvocato – Norme deontologiche – Dovere di evitare incompatibilità – Svolgimento sistematico di intermediazione finanziaria – Illecito deontologico.

Viola il prestigio ed il decoro dell’intera classe forense il professionista che sistematicamente, compromettendo la sua stessa indipendenza, svolga attività di intermediazione finanziaria, versando in situazione di incompatibilità. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Padova, 2 dicembre 1994).

Consiglio Nazionale Forense (pres. BUCCICO, rel. GAZZARA), sentenza del 13 maggio 1998, n. 46

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 46 del 13 Maggio 1998 (respinge)
- Consiglio territoriale: COA Padova, delibera del 02 Dicembre 1994
Giurisprudenza CNF

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