Non può considerarsi domanda di iscrizione la mera proposizione al C.d.O. di un quesito circa la eventuale possibilità d’iscrizione per il soggetto richiedente; né può la successiva domanda formale di iscrizione retrodatarsi negli effetti alla data di presentazione del quesito predetto. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Firenze, 18 dicembre 1996).
Consiglio Nazionale Forense (pres. BUCCICO, rel. BUCCICO), sentenza del 13 maggio 1998, n. 45
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 45 del 13 Maggio 1998 (respinge)- Consiglio territoriale: COA Firenze, delibera del 18 Dicembre 1996
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