L’avvocato che ometta di provvedere al pagamento delle prestazioni procuratorie affidate al collega, di dare allo stesso le istruzioni necessarie per lo svolgimento dell’incarico e di dare su tutta la vicenda chiarimenti al C.d.O., pone in essere un comportamento disciplinarmente rilevante perché lesivo dei principi di correttezza e colleganza propri della classe forense. (Nella specie in considerazione sia dei precedenti disciplinari che dell’adempimento, se pur tardivo, è stata ritenuta congrua la sanzione della sospensione per mesi due). (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Torino, 29 febbraio 1996).
Consiglio Nazionale Forense (pres. BUCCICO, rel. FRANCO), sentenza del 13 maggio 1998, n. 44
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 44 del 13 Maggio 1998 (respinge) (sospensione)- Consiglio territoriale: COA Torino, delibera del 29 Febbraio 1996 (sospensione)
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